Analisi della Sentenza n. 10468/2025: la Quarta Sezione accoglie le argomentazioni dell’Avvocato Isidoro Sperti, annullando il diniego amministrativo e definendo i criteri di bilanciamento tra volumi tecnici e tutela paesaggistica.

L’interesse costituzionalmente garantito all’abbattimento delle barriere architettoniche prevale sulle generiche esigenze di tutela paesaggistica, salvo che l’Amministrazione non dimostri, mediante un’istruttoria rigorosa, l’esistenza di un pregiudizio grave e specifico al bene tutelato: è questo il principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10468, pubblicata il 30 dicembre 2025. Con tale pronuncia, il Supremo Consesso ha accolto integralmente le tesi difensive dell’Avvocato Isidoro Sperti, annullando il diniego opposto da Roma Capitale e sbloccando la realizzazione di un impianto ascensore in un condominio vincolato.

Ricostruzione della vicenda processuale

La controversia trae origine dal provvedimento di diniego emanato dall’Amministrazione capitolina in ordine alla realizzazione di un impianto ascensore all’interno di una chiostrina condominiale. L’opera, progettata quale struttura trasparente e autoportante finalizzata al superamento delle barriere architettoniche, era stata inibita dall’Ente locale sul presupposto di una presunta lesività dei valori paesaggistici e archeologici dell’area, nonché di un’incidenza negativa sul prospetto dell’edificio (piano pilotis).

A seguito della pronuncia sfavorevole del Tribunale Amministrativo Regionale, la difesa ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo l’erronea applicazione della normativa di settore e la carenza motivazionale degli atti amministrativi impugnati.

Analisi giuridica: i principi di diritto sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato

La decisione del Supremo Consesso Amministrativo ha recepito integralmente le tesi difensive, consolidando tre principi cardine nell’ermeneutica urbanistica.

1. Qualificazione giuridica dell’ascensore quale “Volume Tecnico”

Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 11930/2025) e amministrativa, ha ribadito la natura di volume tecnico dell’impianto ascensore. Tali manufatti, essendo privi di autonomia funzionale e strumentali al godimento dell’immobile, non concorrono al calcolo della volumetria edificabile. Sebbene tali opere possano astrattamente assumere rilevanza paesaggistica, la valutazione del loro impatto deve essere condotta in concreto, escludendo giudizi aprioristici.

2. Distinzione tra sagoma e prospetto e ripartizione dell’onere probatorio

Uno snodo cruciale della difesa ha riguardato la contestazione relativa all’alterazione dello stato dei luoghi. La sentenza chiarisce che: – non si configura alcuna modifica della sagoma qualora l’impianto sia collocato in una chiostrina interna; – in riferimento all’alterazione del prospetto, l’Amministrazione non può limitarsi a rilevare la mera “visibilità” dell’opera. È onere dell’Ente dimostrare, mediante un’istruttoria rigorosa, che tale visibilità arrechi un pregiudizio estetico concreto e attuale.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione della Pubblica Amministrazione, la quale ha omesso di valutare le specifiche caratteristiche costruttive (trasparenza della struttura) e la presenza di barriere visive preesistenti (quinte arboree, recinzioni), elementi che rendevano l’impatto visivo del tutto irrilevante.

3. Il bilanciamento dei valori costituzionali

Il profilo di maggior pregio dottrinale attiene alla gerarchia degli interessi ponderati. La sentenza rammenta che la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989) costituisce diretta espressione dei principi di solidarietà sociale (artt. 2 e 32 Cost.) e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Ne discende un onere motivazionale rafforzato in capo all’Amministrazione: il diniego in zona vincolata può ritenersi legittimo esclusivamente qualora si dimostri l’impossibilità tecnica di realizzare l’opera senza arrecare un “serio pregiudizio” al bene tutelato. Tale pregiudizio non può essere presunto, bensì deve essere rigorosamente provato; condizione non soddisfatta nella fattispecie in esame.

Implicazioni per la prassi operativa

La pronuncia in oggetto costituisce un precedente autorevole per sbloccare interventi di riqualificazione edilizia sovente paralizzati da interpretazioni eccessivamente restrittive dei vincoli.

Per gli amministratori condominiali e i tecnici del settore, la sentenza n. 10468/2025 conferma che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non configura un divieto assoluto di installazione di un ascensore, ma impone una valutazione di compatibilità che deve ponderare la finalità sociale dell’intervento.

Nota conclusiva

Il risultato conseguito è frutto di un’analisi tecnica multidisciplinare, che ha saputo integrare le risultanze del parallelo giudizio penale (definitosi con l’assoluzione piena della committenza) nel contesto del contenzioso amministrativo.

Studio Legale Sperti

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