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La nuova dorsale della responsabilità civile è digital.
Il primo semestre dell’anno 2026 ha rappresentato un momento di rottura epistemologica e giuridica per la Creator Economy nel panorama nazionale, determinando il passaggio definitivo da una fase di sperimentazione interpretativa a un regime di istituzionalizzazione normativa.
Se il biennio precedente è stato caratterizzato dalla codificazione formale e dall’introduzione di strumenti tassonomici quali il Codice ATECO 73.11.03, l’anno corrente vede la giurisprudenza impegnata nella declinazione di tali precetti secondo un paradigma di responsabilità digital. Gli organi giudicanti hanno ridefinito i confini tra l’attività amatoriale e l’esercizio professionale dell’impresa, mentre le linee guida amministrative hanno ricalibrato i profili di rischio per creator, brand e agenzie in un alveo di vigilanza algoritmica e ispettiva.
Tavola sinottica della convergenza normativa e giurisprudenziale 2026
| Fonte / Provvedimento | Principio di diritto e inquadramento | Implicazioni tecnico-giuridiche |
|---|---|---|
| Circolare INPS 44/2025 | Tripartizione del regime previdenziale: Gestione Separata, Commercianti o FPLS. | Determinazione dell’obbligo contributivo fondata sulla prevalenza dell’organizzazione o sulla natura artistica. |
| Trib. Rimini 170/2026 | Decadenza dello status di consumatore per l’utente professionale digitale. | Deroga alla giurisdizione nazionale in favore di quella internazionale (Irlanda) e inapplicabilità del foro di prossimità. |
| Trib. Venezia 6375/2026 | Distinzione ontologica tra fruizione privata e promozione commerciale; principio di buona fede. | Responsabilità aggravata per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) in difetto di basi contrattuali documentate. |
| Trib. Milano 595/2026 | Qualificazione dell’influencer marketing quale attività di spettacolo ex art. 3 D.Lgs. 708/47. | Identificazione dell’agenzia quale committente reale e responsabile del versamento dei contributi FPLS. |
| Trib. Milano 2838/2026 | Esigibilità del credito e onere probatorio relativo all’esecuzione della prestazione. | Necessità di protocolli di tracciamento certificato per superare la precarietà probatoria dei contenuti effimeri. |
L’inquadramento INPS
La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 si pone quale Grundnorm del settore, superando definitivamente la percezione del content creator quale fruitore ludico delle piattaforme (youtuber, streamer,podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.) e mappando tre distinti regimi previdenziali in funzione della realtà economica della prestazione. L’iscrizione alla Gestione Separata rimane circoscritta alle fattispecie di lavoro autonomo intellettuale puro, in cui l’apporto professionale è privo di una struttura organizzativa complessa. Diversamente, l’iscrizione alla Gestione Commercianti diviene necessaria quando l’attività trascenda la dimensione personale per configurarsi quale organizzazione d’impresa. Il criterio distintivo risiede nella prevalenza dei mezzi di produzione, ovvero nel dispiegamento di capitali, studi professionali, personale dipendente e hardware in modo organizzato e coordinato che assoggettano il talento alla logica dell’efficienza produttiva, trasformando la creatività in un asset industriale.
La disposizione più innovativa concerne l’attrazione della categoria nell’alveo del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). L’Istituto ha chiarito che la creazione di contenuti audiovisivi con finalità promozionale, allorché il soggetto assuma le vesti di attore, modello o regista, attrae la prestazione nella disciplina dello spettacolo, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto. Tale orientamento colpisce la natura performativa della produzione digitale contemporanea, distinguendo tra la mera condivisione di momenti privati e l’attività finalizzata alla monetizzazione professionale. Tale disciplina si estende altresì a figure emergenti quali i pro-gamer o i cyber-atleti operanti in contesti di lega o torneo, garantendo loro le medesime tutele storicamente riservate ai lavoratori dello spettacolo dal vivo o cinematografico, ricalibrando l’intero sistema previdenziale attorno alla nozione di intrattenimento multimediale.
La decadenza dallo status di consumatore
Un pilastro fondamentale nella definizione della soggettività giuridica del creator è stato eretto dal Tribunale di Rimini con la sentenza n.170 del 2026. Il collegio ha affrontato la complessità del rapporto tra il professionista digitale e i gestori delle piattaforme globali, statuendo che l’utilizzo di account per finalità anche solo parzialmente promozionali determina l’irrevocabile decadenza dello status di consumatore. Nel caso dedotto in giudizio, il ricorrente aveva invocato la tutela consumeristica a seguito della disabilitazione dei propri account, ma l’istruttoria ha rivelato un uso professionale dei profili, impiegati per la gestione di campagne sponsorizzate e pagine aziendali di entità commerciali quali club di nuoto e locali di intrattenimento. Tale metamorfosi giuridica comporta l’inapplicabilità delle tutele del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005, ivi inclusa la competenza territoriale del foro di residenza.
Le conseguenze di tale orientamento sono di portata internazionale, poiché la giurisdizione viene devoluta ai tribunali esteri (della Repubblica d’Irlanda), in ossequio alle clausole di deroga inserite nelle condizioni d’uso delle piattaforme Meta. La difesa degli asset digitali e della reputazione online diviene pertanto un’operazione processuale di estrema complessità, che preclude al professionista la possibilità di adire il giudice nazionale per contestare decisioni algoritmiche o sospensioni arbitrarie. Chi omette di strutturare adeguatamente la propria posizione legale si espone a una forma di preclusione giudiziale, poiché l’accettazione delle condizioni di business sposta l’asse della contesa fuori dalla protezione del diritto interno, rendendo il ripristino di un’identità digitale professionale un onere quasi proibitivo per il singolo operatore non strutturato.
I doveri di correttezza e la passerella veneziana
Il Tribunale di Venezia, attraverso la sentenza n. 6375 del 2026, ha declinato i principi cardine di correttezza, diligenza e lealtà nel peculiare contesto della visibilità mediatica, analizzando una vicenda di alto profilo avvenuta durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Una nota top model internazionale, ingaggiata da una stilista per indossare un abito di design, aveva citato in giudizio l’ente organizzatore lamentando il mancato accesso alla passerella del red carpet nelle giornate del 3 e 4 settembre 2022, adducendo un asserito danno all’immagine professionale e biologico quantificato in centomila euro. L’attrice sosteneva che il biglietto d’ingresso e le interlocuzioni via e-mail con l’ufficio programmazione costituissero una fonte di obbligazione specifica atta a garantirle il percorso celebrativo sulla passerella.
Il Tribunale ha tuttavia operato una distinzione netta tra la fruizione di un servizio culturale e lo sfruttamento commerciale di uno spazio promozionale. Si è statuito che la passerella è una possibilità organizzativa subordinata alle esigenze della manifestazione e non una prestazione inclusa nel titolo d’acquisto, il quale abilita esclusivamente alla visione cinematografica. L’elemento di maggiore severità è rappresentato dalla condanna dell’attrice per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., determinata dalla consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa e dall’uso strumentale del processo per finalità auto-promozionali. La giurisprudenza veneziana ribadisce così che la visibilità digitale non costituisce un diritto soggettivo assoluto, bensì un valore economico che necessita di una cristallizzazione documentale certa, sanzionando condotte processuali volte a trasformare il tribunale in una cassa di risonanza per interessi di marketing privi di fondamento giuridico.
La performance digitale e la responsabilità dell’agenzia
La statuizione della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 595 del 2026, rappresenta l’intervento più incisivo in materia di compliance contributiva. L’organo giudicante ha respinto le doglianze di un’agenzia di management operante in un progetto di content factory, confermando la riconducibilità dell’influencer marketing alle categorie professionali dello spettacolo di cui all’art. 3 del D.Lgs. 708/1947. Superando la dicotomia tra spontaneità e recitazione, la sentenza afferma che ogni contenuto audiovisivo finalizzato alla promozione commerciale integra i requisiti dell’attività artistica, essendo il supporto tecnologico (vlog, storie, contenuti brevi) meramente incidentale rispetto alla natura performativa della prestazione, la quale mira a intrattenere il pubblico per orientarne i gusti d’acquisto.
In tale configurazione, l’agenzia di management trascende la funzione di semplice intermediario per assumere il ruolo di committente reale. Ne consegue che l’agenzia medesima è il soggetto onerato dell’adempimento contributivo verso il FPLS, dovendo gestire preventivamente le agibilità e i flussi informativi previdenziali per i propri talent. La sentenza sottolinea come l’agenzia, detenendo l’esclusiva delle prestazioni e gestendo la direzione artistica, operi quale polo di imputazione degli obblighi previdenziali, indipendentemente dalla modalità remota o “spontanea” di esecuzione del lavoro. La mancata regolarizzazione trasforma ogni pubblicazione sponsorizzata in un’inadempienza sanzionabile, esponendo le società di management a recuperi contributivi retroattivi di entità massiva che possono compromettere la stabilità degli asset aziendali in caso di accertamento ispettivo.
L’onere probatorio e la criticità probatoria del contenuto effimero
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2838 del 2026, ha ulteriormente precisato i contorni della responsabilità civile e del sinallagma contrattuale applicati al marketing digitale. Sebbene sia ammessa l’eccezione di inadempimento in caso di mancata corresponsione degli acconti, la pretesa del saldo finale è subordinata alla produzione di una prova specifica e inequivocabile dell’avvenuta esecuzione della campagna promozionale. Emerge qui il problema della tracciabilità dei contenuti cosiddetti effimeri, i quali, per loro natura, cessano di essere visibili dopo un breve lasso di tempo. In difetto di una documentazione tecnica rigorosa che attesti l’effettiva pubblicazione e l’invito dei creator agli eventi, il credito professionale rischia di essere dichiarato inesigibile.
È necessario, quindi, che brand e agenzie adottino protocolli di reporting certificato che consentano di cristallizzare l’evidenza digitale oltre la durata naturale della pubblicazione delle stories. La produzione in giudizio della sola fattura, priva del supporto di insight analitici, log di pubblicazione e riscontri di interazione, risulta insufficiente a comprovare il corretto adempimento delle obbligazioni pubblicitarie. La giurisprudenza milanese evidenzia come la tenuta del rapporto contrattuale dipenda dalla capacità dei professionisti di trasformare i dati digitali volatili in prove stabili, rendendo la conservazione documentale un pilastro della strategia di tutela del credito nella moderna economia dell’attenzione.
Sintesi strategica e roadmap operativa per il mercato 2026
L’attuale scenario normativo e giurisprudenziale impone agli operatori una radicale revisione delle procedure interne di compliance. Si rende necessario, in primis, un inquadramento previdenziale improntato al principio di safety by design, identificando le prestazioni soggette all’obbligo FPLS al fine di prevenire contenziosi con l’ente previdenziale. Parallelamente, un audit sulla struttura organizzativa è essenziale per escludere il rischio di riqualificazione nella Gestione Commercianti, specialmente per quegli operatori che dispongono di strutture produttive autonome e personale dedicato, trascendendo la dimensione della libera professione intellettuale per abbracciare quella dell’impresa commerciale.
Sul piano della gestione del rischio contrattuale, occorre considerare la perdita dello status di consumatore e le relative implicazioni in termini di competenza giudiziale, privilegiando la redazione di contratti che prevedano meccanismi di risoluzione delle controversie gestibili. L’adozione di protocolli di reporting certificato rappresenta una solida garanzia per la tutela del credito professionale a fronte di prestazioni digitali volatili (e temporanee). Le agenzie, infine, devono assumere pienamente la responsabilità di committenti reali, garantendo la trasparenza e la regolarità contributiva dei propri talent per preservare la solidità del business.
Il 2026 decreta la maturità del settore: il creator è oggi un operatore economico complesso, la cui sopravvivenza è indissolubilmente legata alla capacità di produrre risultati monetizzati.
Avvocato Giovanni Paolo Sperti