Il primo fermento per gli NFT è esploso tra artisti, club sportivi e videogiocatori. Cerchiamo di capire l’utilità dei non fungible token, tra aspetti teorici e pratici, e quali accortezze adottare nel loro particolare mercato.

NFT, certificato di proprietà?

Il tenore adamantino di oggetto

Al primo sguardo, l‘nft può essere inquadrato come una dichiarazione unilaterale di un titolare apparente munita di certificazione plurilaterale da parte della blockchain [1]L’NFT, traducibile come contromarca non fungibile, è un codice digitale prodotto a partire da un bene digitale che viene inserito in un ambiente di verifica reciproca interoperativo, definito … Continue reading.

Il creatore del token in fase di conio, o minting [2]Il minting è una operazione che preclude la formazione di un ulteriore NFT sullo stesso identico bene, ciò conferisce all’NFT la caratteristica della scarsità. Infatti, è il mint di un NFT … Continue reading, afferma di essere titolare del bene sottostante collegato [3]bene, a sua volta, nativo digitale ovvero analogico da cui è estratta copia digitale ed è tale dichiarazione ad essere cristallizzata nei criptoblocchi, che conferiscono data certa.

Rete di cryptoblocchi

Il conio attribuisce altre caratteristiche essenziali all’ingranaggio, che è caratterizzato dalla non fungibilità, in quanto non sostituibile da beni della stessa specie, perciò unico. È alienabile perché può essere scambiato, liquido perché identificato nell’ammontare, immutabile nel tempo e nel cyberspazio e programmabile, cioè replicabile secondo il proprio standard di codifica.

L’NFT è anche uno strumento munito di sicurezza intrinseca perché solo la chiave privata in possesso del titolare (inizialmente, di chi lo ha coniato) consente di disporne [4]Il conio dell’NFT genera due chiavi, una pubblica ed una privata. Con la chiave pubblica, chiunque può risalire al nome del creatore associato all’nft, mentre solo chi è in possesso … Continue reading. La certezza dell’oggetto non si estende anche all’accertamento dell’identità di chi ha coniato il token, fase di determinazione soggettiva che va oltre le capacità dell’NFT stesso.

Si può, perciò, parlare di certificato improprio di titolarità se si considera che nel sistema decentrato nessuna autorità riveste a priori un potere munito di sovranità e ufficialità su un piano intrinseco, nè di autocertificazione posta l’assenza di un’autorità che preveda un regime in deroga a quello di certificazione.

NFT e bene sottostante

Quanto visto finora ci consente di comprendere che l’nft non corrisponde al bene sottostante. In particolare, il token va inteso come la rappresentazione nell’ecosistema digitale di quel dato bene sintetizzato i cui diritti non sono automaticamente riversati nell’nft, dovendo, di volta in volta, verificare la correlazione tra i due.

Painting nft

Neppure deve trarre in confusione la circostanza che il bene collegato sia intangibile. Infatti, poniamo il caso in cui una fotografia d’artista sia tokenizzata, si avranno sempre due beni distinti e separati, la fotografia (sia nativa .jpeg, o altro formato) e l’nft.

Lo stesso vale per le carte collezionabili, dette collectibles, al conio è possibile decidere quante copie dell’nft produrre. Si avranno così tre classi di beni: la carta sottostante (unica), l’nft originale (unico) e le copie dell’nft (in numero variabile predefinito).

Se, ancora, venisse meno l’opera analogica da cui è stato mintato un nft, ad esempio la cartolarizzazione di uno strumento finanziario o la distruzione di un dipinto, il token non diverrebbe comunque il bene sintetizzato.

Allo stesso tempo, la creazione di un nft non costituisce limite automatico alla circolazione del bene sottostante, sia esso fisico oppure digitale. Infatti, coniato l’nft, non viene meno l’onere – opportunità di conservazione e custodia del bene collegato, sia esso nella forma di file oggetto di certificato, tanto più quello fisico, perché non è caricato nella blockchain [5]In particolare, è interesse e prudenza del titolare conservare il bene sottostante, che sarà caricato su internet, ad esempio su una pagina di sito web (URL) o ad un link IPFS, a cui gli avventori … Continue reading.

Differenza tra token e coin

Il termine crypto di recente uso viene inteso nel senso di criptovaluta e non crittografia, seppure questa ultima scienza costituisca il pilastro degli standard di codifica.

Una cryptovaluta coin, come ad esempio Ether inserita nel network Ethereum, nasce con la funzione di moneta, alternativa pura alla moneta fiat [6]moneta fiat. In quanto moneta, è sottoposta alla vigilanza delle autorità nazionali competenti, come la Consob in Italia, l’ESMA in UE e la Security Exchange Commission negli Stati Uniti e la sua detenzione è oggetto denuncia in dichiarazione dei redditi.

Ethereum coin

Un cryptotoken, invece, è un bene anch’esso inserito in un network a blocchi ma le cui caratteristiche, in particolare la sua infungibilità, lo lasciano uno strumento di identificazione del bene sottostante che, eventualmente, può essere oggetto di permuta (nft contro bene) o vendita (nft contro moneta) perciò lasciando assai vario il suo trattamento.

Una curiosità lessicale, mentre il calcolo computazionale delle cryptovalute è detto estrazione o mining, quello dei cryptotoken è detto conio o minting, forse riflesso dell’ipervelocità di questo settore tecnologico.

Il limite dei costi

Costi economici

Dopo la prima infarinatura generale sul tenore giuridico dell’nft, è essenziale afforntarne l’aspetto economico. L’impiego dell’nft, infatti, non è gratuito e deve essere oggetto di ponderazione dei costi.

Anzitutto, bisogna prendere atto che la quasi totalità del mondo token è valutata e scambiata in criptovalute.

Il gettone digitale o il token via via impiegati hanno un proprio controvalore in moneta corrente, ma ciò non supera l’attuale problema della spendibilità nell’economia reale di tali monete e prodotti, probabilmente in ragione della notevole volatilità che ancora li caratterizza.

Vanno pure considerate le commissioni di piattaforma, cioè i costi di ricarico applicati dai siti web che fanno da bacini di aggregazione dei token e dei relativi beni sottostanti. E non sono affatto modici.

A seconda della piattaforma, le commissioni variano da un già esoso 2,5%, fino addirittura al 15% per una prima vendita e il 3% per le successive.

L’alternativa alla piattaforma è la creazione gratuita di un nft, da considerare se si vuole fare a meno della vetrina e dei servizi offerti dalla piattaforma.

Discorso a parte vale per le commissioni di rete, dette gwei, che in sostanza garantiscono il funzionamento della rete stessa e vengono riconosciuti ai minatori della criptomoneta utilizzata [7]Il gwei consiste nella moltiplicazione del gas (costo tecnico) e si aggira nell’ordine del 0,03%, misura che resta comunque assai approssimativa perché varia in ragione dei tempi di esecuzione … Continue reading.

Infine, vanno pure tenuti presenti i costi aziendali per il personale qualificato eventualmente necessario per l’impiego strutturato degli nft.

Costi ambientali

L’uso dei sistemi blockchain richiede un dispendio di energia elettrica tale per cui anche le Nazioni Unite hanno aperto la discussione sull‘impatto ambientale [8]UN environment programme – Blockchain Technology and Environmental Sustainability stanziando fondi per la ricerca di standard di codifica ecosostenibile a bassa incisività [9]in particolare, rileva la dispendiosità energetica della fase di prova del lavoro, detta proof of work (PoW). .

La soluzione nel breve termine è, quindi, lasciata al mercato stesso o, meglio, alle scelte dei singoli nell’impiego dell’uno o dell’altro mezzo ritenuto più ecologico.

In concreto, invece, è plausibile l’estensione dell’applicazione delle regolamentazioni internazionali già esistenti ai criptostrumenti, ad esempio, attraverso l’uso combinato dei crediti CO2, detti CO2 credit, e di sistemi di verifica a impatto zero, cioè le cosiddette blockchain carbon neutral.

L’attribuzione della proprietà

Finora abbiamo osservato che l’nft costituisce e funge da certificato (improprio) di rispondenza oggettiva del bene sintetizzato che, grazie al sistema blockchain, vale quale marca temporale.

Tuttavia, l’accertamento dell’identità (chi) e della titolarità (chi in relazione a cosa) va oltre il sistema nft, ad eccezione di un punto fondamentale, il nome dichiarato dal titolare apparente.

Partendo da questo dato, tutte le volte in cui è richiesto l’accertamento dell’identità del titolare (venditore, cedente o licenziante che sia), dalla controparte contrattuale (acquirente, cessionario o licenziatario) o dalla normativa nazionale, occorre accertare chi sia colui che si è dichiarato proprietario e la qualità dichiarata al momento della coniazione. Vanno, cioè, verificate sia l’entità soggettiva sia l’attribuzione soggettiva.

Questi due aspetti concorrono in ragione del tipo di bene che si va acquistando, tenuto conto degli usi e della prassi commerciale. Nessuno di noi, infatti, acquistando un televisore in un negozio chiederebbe nome e cognome al cassiere, ma alla consegna del documento fiscale di compravendita si ricevono moltissime informazioni, tra cui la ragione sociale, il “nome” della società venditrice, la partita iva identificativa che, a sua volta, fa riferimento al pubblico registro presso la Camera di Commercio competente dove sono raccolti dati anagrafici, oggetto sociale, eventi di rilievo e contabili.

Se si acquista un bene mobile, vige la regola del possesso vale titolo, per cui la proprietà è presunta in capo a chi possiede fisicamente il bene [10]art. 1153 c.c.. Se, dunque, si agisce in proprio, resta presunta la proprietà del bene sottostante a due condizioni, la buona fede e un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.

Diversamente, se si agisce per conto di altri, ad esempio una società o un terzo soggetto, si applicano le discipline tipiche del mandato con o senza rappresentanza, rispettivamente in nome e per conto altrui [11]art. 1704 c.c. ovvero in nome proprio e per conto altrui [12]art. 1705 c.c..

identikit

Nel caso di acquisto di un nft relativo ad un bene mobile registrato ovvero di un immobile, restano comunque da applicare le regole per la circolazione di tali beni, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (quanto a effetti traslativi e pubblicità). Tuttavia, esistono casi in cui la dematerializzazione (a monte) e la cartolarizzazione (a valle) del bene collegato ne potrebbero consentire la circolazione, previo adeguamento dei registri pubblici che col tempo potrà maturare.

Basti considerare il ruolo passo passo assunto dalla posta elettronica e, successivamente, da quella certificata. Nel primo caso il vigore nell’uso quotidiano è stato progressivamente recepito e tutelato nel tempo dalla giurisprudenza, nel secondo caso, invece, sono intervenute molte novelle legislative, per attribuire una precisa efficacia notificatoria con certificazione mediante impronta hash.

Quindi, posto che l’nft viene ad oggi impiegato per l’acquisto di beni mobili, si presume che il proprietario apparente, a cui è associato un numero identificativo univoco, sia effettivamente tale. In particolare, per evitare acquisti da fonti incerte, è pure preferibile scegliere proprietari da piattaforme che contengano condizioni d’uso inerenti, da una parte, l’assunzione di responsabilità in ordine alla dichiarazione di proprietà (o altro titolo legittimo) in fase di minting, dall’altra parte, l’indicazione di elementi identificativi del proprietario, quali il nome e il cognome, una fotografia identificativa, etc.

Attenzione, uno dei fattori che contraddistingue il mercato dei token è il potenziale anonimato assoluto di chi compra e chi vende, intrinseco alla stringa di valore, dove nell’ambiente digitale conta soltanto la certezza del valore numerico e non del soggetto.

Per questo motivo, teniamo sempre in conto che la diffusione di dati personali resta accanto alla catena di blocchi, ed è un atto volontario e del tutto eventuale. Sempre ponderando il rispetto della privacy, vanno curate in particolare la detenzione e la gestione dei dati personali.

Al riguardo, basta ricordare che agli albori i primi cryptoportafogli erano sprovvisti di identità, seguendo il possesso del dispositivo di archiviazione, detto cold storage, mentre col suo diffondersi è diventata prassi fornire i dati identificativi con wallet online, detto hot storage.

Strumenti di accertamento dell’identità

Nel panorama degli nft, abbiamo visto che l’identificazione e l’attribuzione soggettiva possono essere compensate da strumenti ausuliari forniti dalle piattaforme, attraverso specifici strumenti regolatori.

In futuro potrebbero svilupparsi sistemi di attribuzione fiduciaria basati sul caricamento di un proprio documento di identità, similmente a quanto avviene nel sistema bancario, cioè la regolamentazione know your customer [13]Anti-money laundering (AMLD V) – Directive (EU) 2018/843. Tale sistema potrebbe ampliare la platea dei fruitori, che lo percepirebbero come uno strumento più affidabile.

Un altro sistema, in alternativa, potrebbe essere costituito dalla doppia verifica, che richiede una conferma tramite token e via email o numero di telefonia mobile oppure ancora con firma digitale.

La negoziabilità e gli smart contract

Successivamente al conio, un nft può essere liberamente scambiato. Tipicamente il fondamento dello scambio è la fiducia reciproca.

Nei sistemi giuridici di civil law, come quello italiano, sono previste dalla legge la buona fede e la correttezza contrattuale. Diversamente, nei sistemi di common law come quello statunitense, dove si trovano la maggior parte delle piattaforme di scambio, la buona fede e la correttezza devono essere esplicitati nel contratto.

All’hash inserito nella catena di blocchi possono, quindi, essere aggiunte clausole contrattuali ad esecuzione automatica, con smart contracts, che non sono parte intrinseca dell’nft ma che ne disciplinano diversi aspetti, come il trasferimento della proprietà, la licenza, l’uso, la copia e relativi prezzi.

I diritti di circolazione dell’nft non corrispondono a quelli del bene sottostante. Perciò, occorre verificare cosa si acquista, il bene sottostante e/o l’nft, e spesso è la stessa piattaforma a facilitare il tutto indicando, ad esempio, le categorie di licenza e i diritti di prima vendita e succesive.

Sarebbe pure opportuno controllare l’eventuale rinuncia del proprietario alla possibilità di creare un altro nft su una diversa catena di blocchi. Considerato, infatti, che i vari ecosistemi digitali ancora non dialogano tra loro, l’isolamento non consente di individuare un mercato “multi-blocchi”, ma tanti quanti sono i sistemi di blockchain, ciascuno dei quali è tanto affidabile quanto più distribuito, usato e capitalizzato.

Clausole negoziali

Tra le clausole negoziali, quelle di maggiore interesse riguardano la cessione dei diritti di sfruttamento economico.

Infatti, mentre sono largamente diffuse le vendite a scopo d’uso personale e non commerciale dell’nft, più interessanti sono quegli smart contracts che prevedono la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera sottesa.

A vedere verso l’orizzonte, il vantaggio dell’nft non è solo quello di soddisfare l’esigenza di una diffusione globale ed istantanea del bene, ma anche di prevedere esattamente quali diritti cedere, quali strumenti per la riproducibilità e in quale territorio (anche l’universo!) e per quanto tempo.

Un nft e uno smart contract associato, in un contesto sempre più informatizzato, possono portare al corretto tracciamento di ogni uso e riproduzione, in sostanza limitando il non recuperato, detta Black box money.

In futuro è ipotizzabile che, se una data opera venisse riprodotta con l’affiancamento dell’nft da un dispositivo collegato in rete alle varie blockchain, sarebbe possibile definire un sistema di tracciamento automatico e universale dalla coniazione fino alla riscossione della royalty.

Diffusione globale
Le opere dell’arte da apripista

La circolazione delle opere d’arte ha una propria prassi e una disciplina speciale [14]D. Lgs. n.42/2004, Codice dei beni culturali su cui l’nft sembra adattarsi quasi perfettamente.

In un contesto prolifico come quello dell’innovazione tecnologica, la funzione certificativa del token può assumere grande pregio.

Infatti, nel commercio di dette opere, la prima esigenza da soddisfare è l’attribuzione di autenticità di una data opera ad un certo artista. L’autenticità può essere attestata dall’artista stesso tramite il riconoscimento ovvero, se non più in vita, con l’adozione di procedimenti di expertise [15]art. 64, Codice dei beni culturali da parte di soggetti qualificati.

La seconda esigenza consiste nell’attribuzione della provenienza, cioè la verifica del lecito trasferimento di proprietà.

Di immediata comprensione l’utilità dell’nft che può fungere da certificazione perpetua dell’autenticità e della provenienza perché, legandosi all’opera sottostante, ne traccia i passaggi di proprietà fino a risalire a quella di origine, oppure fino a quello per primo tokenizzato.

Il risultato consiste, quindi, nella bonifica di una buona parte dei fenomeni illeciti di contraffazione e riciclaggio [16]art. 178, Codice dei beni culturali, a garanzia della bontà dell’acquisto e dell’opera stessa.

Fotografia

La funzionalità certificativa può essere anche impiegata nel settore della fotografia.

Pensiamo, intanto, alle fotografie artistiche e a quelle semplici [17]artt. 32 bis e 92 L. n. 633/1941, Legge sul diritto d’autore.

boemian storm

Il conio di un nft a cui viene abbinato uno smart contract consentirebbe di avvalersi sia del beneficio della certificazione, sia della raccolta dei proventi derivanti dal loro sfruttamento economico.

Infatti, è con lo stesso contratto intelligente che si può impostare sia la durata del vincolo di sfruttamento, sia l’estensione territoriale.

Così, è possibile proteggere efficacemente le fotografie semplici per venti anni dalla loro produzione e quelle artistiche per settanta dalla morte dell’artista.

Musica

Le opere musicali possono essere oggetto di nft attraverso la codifica del file audio.

Considerato che vanno disciplinati sia i diritti di composizione (ad es., testi e melodia) sia quelli per la registrazione del suono (ad es., il Master)[18]art. 71-speties, Legge sul diritto d’autore, diventa cruciale definire al conio dell’nft l’ammontare delle roylaties spettanti.

Il tutto va integrato con uno smart contract che disciplini il regime di cessione o licenza dei diritti d’autore, gestiti così dalle case editrici, e quelli sulle registrazioni audio, dalle etichette discografiche.

Un’applicazione pratica potrebbe essere data da una app di musica in streaming che, collegate le opere musicali ad un un nft, al loro utilizzo attiva direttamente i diritti collegati al token e allo smart contract. Il risultato sarebbe, dunque, la distribuzione automatizzata delle royalties al publisher, all’etichetta e all’autore facendo uso delle informazioni fornite dalla stessa struttura blockchain.

Un tale sistema diventerebbe, sostanzialmente, un secondo binario rispetto alle banche dati nazionali e garantirebbe il diritto di seguito, potendo il titolare (prevalente, sia publisher) graduare i diritti di prima vendita e quelli di seconda vendita (e successivi).

Cinematografia

Anche nel campo della cinematografia [19]art. 32, Legge sul diritto d’autore la sequenza complessa di immagini e suoni può essere codificata in un hash registrato nella blockchain.

L’nft per tale tipologia di opere può essere coadiuvata da uno smart contract che ne regoli i diritti di sfruttamento fino a settant’anni dalla morte dell’ultimo tra i soggetti individuati [20]il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera … Continue reading.

Con buona probabilità, sarà la figura del produttore a intitolarsi l’nft disciplinando il regime di sfruttamento e riscossione, similmente a quanto indicato nel settore dello streaming musicale.

Borsa valori e finanza

Gli nft nella finanza hanno già un loro nome: De.Fi.

Acronimo di finanza distribuita, decentralized finance, questo token codifica un prodotto finanziario, come ad esempio un prestito di criptovaluta.

L’utilità particolare dei De.Fi. è la soluzione del double spending [21]double spending, fenomeno per cui il raggiro di un token prodotto da un sistema accentrato e non distribuito può essere manipolato per essere riprodotto illecitamente.

Il token finanziario resta perciò distinto e parallelo al sistema finanziario tradizionale, potendo costituire uno spazio diffuso e verificabile su scala globale. Inoltre, è ipotizzabile in futuro l’impiego dei De.Fi. quali strumenti di tracciamento dei titoli dematerializzati, beni collegati muniti dei relativi diritti patrimoniali e di voto.

decentralized finance
Gaming

Come visto per le loot box, diversi oggetti vengono continuamente scambiati nei videogiochi.

Gli NFT, qui detti amichevolmente nifty, si inseriscono in questo processo consentendo l’attribuzione univoca di una copia dell’nft originale, creato dal publisher (o dal developer) del gioco.

Il creatore iniziale definisce quante copie dell’nft realizzare, che i gamer collezionisti acquisteranno.

Gli NFT potrebbero introdurre una rivoluzione in questo settore. Andando un po’ oltre, infatti, potrebbero consentire l’inserimento in gioco dell’hash univoco e consentire al giocatore l’uso di quel preciso oggetto, item o skin.

Va considerato che, ad oggi, raramente i produttori consentono lo scambio di oggetti tra i giocatori, in particolare al di fuori del negozio o del gioco stesso. Tuttavia, aprire agli NFT potrebbe rappresentare una nuova fonte di introiti con la previsione di nft riutilizzabili a fronte del pagamento di una quota stabilita a monte.

La protezione dell’NFT

La compravendita degli nft su internet in linea teorica consentirebbe il richiamo ai casi tipici di foro competente e legge applicabile del diritto privato nazionale o internazionale tenendo conto dell’ubicazione delle parti.

Tuttavia, balza all’occhio che la scarsità di informazioni sull’identità delle parti non rende in pratica facile tale compito.

Trattandosi, per loro natura, di acquisti su internet, in particolare perfezionati su siti web, il foro competente è il luogo dove perviene la conferma dell’ordine, cioè la residenza, domicilio o abitazione dell’acquirente.

open nft

Se, tuttavia, l’accettazione dell’acquirente deve essere recapitata al venditore via email, quindi al di fuori della vetrina del sito web, il foro competente sarà quello di residenza, domicilio o abitazione del venditore.

Attenzione, quindi, perché in caso di contratto stipulato sulle piattaforme è assai probabile l’applicazione del primo criterio, mentre al di fuori di esse, ad esempio tramite email e IPFS, occorre verificare quale delle due ipotesi applicare.

Nel caso di compravendita tra un venditore professionale ed un acquirente consumatore, il foro competente sarà quello della residenza, domicilio o abitazione di quest’ultimo.

Quanto alla legge applicabile, va tenuto presente che all’atto pratico le piattaforme, per lo più statunitensi, fanno espresso richiamo alla legislazione degli Stati Uniti, in particolare al Digital Millennium Copyright Act, cioè la normativa speciale in materia di diritto d’autore.

Infine, bisogna considerare che, oltre all’nft, ad ogni categoria di bene sottostante possono corrispondere le diverse discipline e tutele speciali quali, appunto, quella in materia di diritti d’autore [22]v. Legge sul diritto d’autore, diritto dei beni culturali [23]v. Codice dei beni culturali, diritto industriale (relativo, tra gli altri, a marchi, brevetti e disegni industriali)[24]D. Lgs. n.30/2005, diritto bancario [25]D. Lgs. n.385/1993 e diritto dei mercati finanziari [26]D. Lgs. n.58/1998.

NFT, profili fiscali

Finora abbiamo osservato che gli nft possono essere visti sia nella loro funzione di certificati impropri sia di beni.

Inoltre, gli nft hanno un proprio valore negoziale ma non fungono da mezzo di scambio, perciò si distinguono dai coin non assumendo la forma di valuta, così potendo pacificamente escludersi l’applicabilità del regime di imponibilità ai fini IRPEF della valuta estera [27]art.67 /c.1 lett. c-ter) e /c.1-ter TUIR D.P.R. n.917/1986 e di valuta virtuale [28]art. 1 /c.2 lett.qq) D. Lgs. n.231/2007.

Ancora, se gli nft sono conservati in modo diffuso, persino su scala globale, va da se che questi beni non sono pacificamente ubicati anche al di fuori dei confini nazionali. Infatti, la capillarità della distribuzione dei dati su dispositivi informatici non consente anche di individuarne l’ubicazione, perciò potendo ritenere prevalente il carattere di aterritorialità, a sua volta discutibilmente compensabile in materia tributaria dalla localizzazione estera, perché fictio iuris.

A ciò aggiungiamo che la circolazione di un token assume originariamente una connotazione non commerciale, in quanto bene atto a soddisfare una esigenza della vita, ad esempio la fruizione di un’opera d’arte o la visione di un film. In altri casi, da distinguere volta per volta, l’operazione di cessione di un nft può assumere natura di investimento in ragione della prevalenza dell’impiego di capitali [29]rilevante ai fini della formazione dei redditi, ai sensi dell’art. 44, lett.h TUIR, mentre può escludersi la qualificazione del rapporto avente natura aleatoria, cioè di strumento speculativo [30]rilevante ai sensi dell’art. 67 TUIR.

In un tale e così ampio contesto è, dunque, necessario interrogarsi sull’uso concreto dell’nft, potendo in linea generale ritenere non applicabile alle relative attività di cessione il regime dichiarativo di compilazione del quadro RW, previsto ai fini del monitoraggio fiscale [31]ai sensi dell’art. 4 D. L. n.167/1990.

Conclusioni

In conclusione, l’uso degli nft sembra appena aver iniziato a muovere i suoi passi. Magari con graduale avvicinamento di pari passo con una integrazione tecnologica, alcuni processi esecutivi potranno essere snelliti con questo strumento automatico, purché reso più digeribile per il grande pubblico.

Vuoi ricevere informazioni? Allora contattaci per i chiarimenti che desideri.

Avvocato Giovanni Paolo Sperti

Riferimenti e fonti

Riferimenti e fonti
1 L’NFT, traducibile come contromarca non fungibile, è un codice digitale prodotto a partire da un bene digitale che viene inserito in un ambiente di verifica reciproca interoperativo, definito catena di blocchi, o blockchain, insieme ai relativi metadati. Il codice, a cui ci si riferisce in breve come hash, è quindi una stringa di numeri rappresentativa del bene sottostante (ad esempio, un’opera d’arte) da cui è estratto tramite uno standard di codifica, tra cui il prevalente è l’ERC-721.
2 Il minting è una operazione che preclude la formazione di un ulteriore NFT sullo stesso identico bene, ciò conferisce all’NFT la caratteristica della scarsità. Infatti, è il mint di un NFT che attribuisce certezza di tempo e cyberspazio al bene sottostante, a cui è collegato tramite l’hash, e una titolarità apparente di colui che lo costituisce.
3 bene, a sua volta, nativo digitale ovvero analogico da cui è estratta copia digitale
4 Il conio dell’NFT genera due chiavi, una pubblica ed una privata. Con la chiave pubblica, chiunque può risalire al nome del creatore associato all’nft, mentre solo chi è in possesso della chiave privata può disporre dell’nft. L’impiego di un sistema sostanzialmente crittografico costituisce l’elemento della certezza di rispondenza di quel nft a quel dato bene sottostante. Quindi, certezza che vale sul piano oggettivo.
5 In particolare, è interesse e prudenza del titolare conservare il bene sottostante, che sarà caricato su internet, ad esempio su una pagina di sito web (URL) o ad un link IPFS, a cui gli avventori potranno attingere per visualizzarlo, scaricandone una copia
6 moneta fiat
7 Il gwei consiste nella moltiplicazione del gas (costo tecnico) e si aggira nell’ordine del 0,03%, misura che resta comunque assai approssimativa perché varia in ragione dei tempi di esecuzione (costo esecutivo) e delle risorse computazionali necessarie per attuare i parametri informatici impiegati.
8 UN environment programme – Blockchain Technology and Environmental Sustainability
9 in particolare, rileva la dispendiosità energetica della fase di prova del lavoro, detta proof of work (PoW).
10 art. 1153 c.c.
11 art. 1704 c.c.
12 art. 1705 c.c.
13 Anti-money laundering (AMLD V) – Directive (EU) 2018/843
14 D. Lgs. n.42/2004, Codice dei beni culturali
15 art. 64, Codice dei beni culturali
16 art. 178, Codice dei beni culturali
17 artt. 32 bis e 92 L. n. 633/1941, Legge sul diritto d’autore
18 art. 71-speties, Legge sul diritto d’autore
19 art. 32, Legge sul diritto d’autore
20 il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata
21 double spending
22 v. Legge sul diritto d’autore
23 v. Codice dei beni culturali
24 D. Lgs. n.30/2005
25 D. Lgs. n.385/1993
26 D. Lgs. n.58/1998
27 art.67 /c.1 lett. c-ter) e /c.1-ter TUIR D.P.R. n.917/1986
28 art. 1 /c.2 lett.qq) D. Lgs. n.231/2007
29 rilevante ai fini della formazione dei redditi, ai sensi dell’art. 44, lett.h TUIR
30 rilevante ai sensi dell’art. 67 TUIR
31 ai sensi dell’art. 4 D. L. n.167/1990
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