coi piedi per terra

Contratti di rete, startup innovative e fondi europei Horizon Europe sono un trinomio dal grande potenziale perché piccole e medie imprese, siano esse nel settore tech, green, edu o altro, possono collaborare e sviluppare il potenziale di crescita.

Se le reti-soggetto diventano startup innovative investendo in ricerca, sviluppo e innovazione, si aprono grandi opportunità per accedere ai benefici fiscali, partecipativi e finanziari, ancor più se a questi si aggiungono i finanziamenti previsti in ambito europeo con l’EIC Accelerator, parte di Horizon Europe.

Fondi europei, caratteristiche dei finanziamenti Horizon Europe.

Horizon Europe è il programma di nuovo varo per il finanziamento delle attività di ricerca ed innovazione.

Così come accadeva per il predecessore Horizon 2020, i finanziamenti dell’UE sono assai cospicui arrivando a coprire fino al 100% dei costi ammissibili per tutte le azioni di ricerca e coordinamento. Una parziale differenza attiene, invece, le azioni di innovazione, per le quali il finanziamento copre generalmente il 70% dei costi ammissibili, potendo raggiungere il 100% per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Il sostegno si estende ai costi connaturati all’attività di impresa, come quanti di amministrazione, comunicazione e infrastruttura, forniture per l’ufficio, cosiddetti ammissibili indiretti, che possono essere rimborsati fino al 25% dei costi diretti ammissibili, cioè quelli direttamente legati all’azione di implementazione.

Per le PMI sono anche previste somme forfettarie per studi di fattibilità, contributi per la fase principale di un progetto di innovazione (dimostrazione, creazione di prototipi, collaudo, sviluppo di applicazione) ed un accesso agevolato al debito per la fase di commercializzazione.

Nel contesto di Horizon Europe si sviluppano i piani di sostegno dello European Innovation Council tra i quali troviamo l’EIC Accelerator, strumento rivolto alle PMI e startup innovative che si sostanzia in cospicui finanziamenti ed investimenti (opzionali, blended finance con l’aggiunta di equity capital) di progetti ad alto potenziale e ad alto rischio.

La ragione fondante l’azione dell’Unione Europea sta nella specifica volontà di sostenere economicamente quei validi progetti ai quali il circuito bancario non concederebbe credito e che, tuttavia, prospettano congrui orizzonti di crescita scalare, perciò rappresentando una “game changing innovation”.

Sviluppare la crescita, non solo le aspettative.

Contratto di rete, strumento dinamico ed efficiente.

Contratto di rete e finanziamenti europei possono essere un binomio importante, realizzabile tenendosi al passo con le novità.

Per cogliere i benefici U.E., soccorrono diverse forme contrattuali nazionali di compartecipazione quali il contratto di rete tra imprese [1]art. 4 ter D.L. n.5/2009, L. n.33/2009, il consorzio, il contratto di partenariato e l’associazione temporanea di imprese.

Come descritto nell’articolo dedicato, col contratto di rete è possibile nominare un organo gestorio comune e costituire un fondo patrimoniale comune a garanzia delle obbligazioni assunte, facoltà che divengono indispensabili per avanzare domanda di accesso ai finanziamenti dell’U.E.

Il management dell’organo di gestione

Horizon Europe richiede linearità nell’individuazione del soggetto proponente, perciò la domanda di finanziamento va presentata dall’organo gestorio della rete-soggetto.

L’organo gestorio è, quindi, munito del potere di contrarre e produrre obbligazioni in capo alla rete stessa, che beneficia così di un assoluto grado di indipendenza ed autonomia.

L’alternativa del mandato collettivo, con cui l’azienda rappresentante assume la capacità di contrarre in nome e per conto delle rappresentate, non appare, invece, idonea a soddisfare il requisito di corrispondenza tra proponente e beneficiario, proprio dei finanziamenti EIC Accelerator.

Reazione a catena

Rete innovativa Horizon: float like a butterfly, sting like a bee.

Per accedere ai benefici Horizon, è sufficiente che la durata del progetto di rete sia pari e corrispondente al progetto di innovazione. Tuttavia e in concreto, è assai preferibile che la rete abbia una vita più lunga, ben potendo essere una incubatrice di idee da sviluppare via via con nuovi progetti.

Allargando un po’ la visione, previo soddisfo dei requisiti di legge [2]art. 25 D.L. n. 179/2012, è ben possibile realizzare una rete soggetto innovativa, conformazione societaria della rete-soggetto con forma di s.r.l., che consente di fruire dei benefici fiscali, partecipativi e finanziari propri delle startup [3]Mise – Agevolazioni Startup Innovative.

In particolare, nella rete innovativa possono essere soci le persone giuridiche anche per l’intero, essendo venuto meno il limite partecipativo della maggioranza delle persone fisiche, originariamente previsto per la composizione della compagine societaria [4]art. 25 /c.2 lett. a) D.L. n.179/2012 abrogata dall’art. 9 / c. 16 D.L. n. 76/2013. Inoltre, le persone giuridiche accedono alla deducibilità dell’imponibile ai fini Ires nella misura del 30% dell’ammontare investito, fermo l’holding period di tre anni.

Nel corso della vita della società, i benefici proseguono con l’evoluzione della startup innovativa in PMI innovativa, essenzialmente in ragione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione che fungono da volano dell’impresa [5]guida PMI innovativa.

In sede di valutazione della domanda, verranno esaminati il business plan e i dati contabili relativi all’ultimo esercizio del proponente, cioè quelli risultanti dai bilanci approvati e depositati. Perciò, particolare attenzione va posta sugli indicatori di c.d. “sostenibilità economico finanziaria del progetto[6]Faq Mise. Nel caso della rete-soggetto, verrà tenuto particolare conto del fondo patrimoniale comune di cui la rete stessa dispone.

coi piedi per terra

Gli indicatori pivot sono i seguenti:

– margine operativo lordo MOL / fatturato (EBITDA margin);

– l’incidenza del costo dell’indebitamento finanziario sul volume di affari (financial cost to sales revenue ratio);

– l’equilibrio finanziario dell’azienda nel medio-lungo periodo (Total Assets to LTD ratio);

– l’indice di copertura delle immobilizzazioni (Fixed assets coverage ratio);

Infine, per una corretta pianificazione aziendale, va considerata la natura ricorrente delle agevolazioni, potendo essere concesse mediante tranches, cinque oltre al saldo. La dilazione è di sostanziale interesse in quanto ogni tranche deve essere preceduta da apposite richieste semestrali (o multipli di semestre). La prima decorre non prima della domanda iniziale ovvero dall’avvio del progetto, se successivo.

Per chi volesse approfondire ulteriormente, ricordiamo che il portale Horizon [7]portale Horizon dell’Unione Europea è accessibile a tutti.

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Avvocato Giovanni Paolo Sperti

Riferimenti e fonti

Riferimenti e fonti
1 art. 4 ter D.L. n.5/2009, L. n.33/2009
2 art. 25 D.L. n. 179/2012
3 Mise – Agevolazioni Startup Innovative
4 art. 25 /c.2 lett. a) D.L. n.179/2012 abrogata dall’art. 9 / c. 16 D.L. n. 76/2013
5 guida PMI innovativa
6 Faq Mise
7 portale Horizon
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